Avv. Vincenzo Azzinnaro
26-01-2023
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all′ordine pubblico. Il contratto deve contenere l′indicazione dell′indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere: a) l′indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza. Il contratto di convivenza si scioglie nelle ipotesi previste dalla legge, ossia per: morte di uno dei contraenti; successivo matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con terze persone; accordo delle parti formalizzato in un atto avente la medesima forma del contratto originario recesso unilaterale, sempre redatto nella predetta forma e notificato allaltro convivente.